Statuto
STATUTO DEL GRUPPO DEI ROMANISTI APPROVATO DALL’ASSEMBLEA IL 13 GENNAIO 1993
P R E M E S S A
Il Gruppo dei Romanisti venne fondato per iniziativa di alcuni romani e non romani, che, accomunati dall’amore della Città, solevano incontrarsi, senza alcuna formalità, in periodiche riunioni, allo scopo di trattare e dibattere temi e problemi relativi a Roma, ed erano decisi ad operare al fine di tenere desto in ogni campo lo spirito della romanità e mettere in luce il suo patrimonio storico-artistico, le sue vicende, i suoi uomini illustri, le sue tradizioni, il suo dialetto. Con questi intendimenti essi, tra l’altro, davano vita nel 1940 alla Strenna dei Romanisti, annuale antologia di scritti d’argomento romano, alla quale hanno collaborato e collaborano autori valorosi e competenti. Pubblicata dapprima dagli editori Staderini è stata poi continuata dalla editrice RomaAmor. Il Gruppo, inoltre, dal 1974, ha pubblicato il periodico Bollettino dei Curatores dell’Alma Città di Roma poi chiamato, dal 1995, Bollettino del Gruppo dei Romanisti.
Sia la Strenna che il Bollettino sono affidati alla collaborazione di tutti i componenti del Gruppo.
Il Gruppo, che ha chiamato via via nel suo seno nuovi Soci, animati dagli stessi propositi, ha ritenuto oggi opportuno – per motivi di ordine pratico e volendo peraltro mantenere inalterata la propria caratteristica di schietta e semplice cordialità – di consolidare, integrare ed aggiornare le norme vigenti nel Gruppo stesso, contenute nello Statuto approvato il 6 dicembre 1972 e modificato il 5 maggio 1976, ha, nell’Assemblea del 13 gennaio 1993, approvato con le dovute formalità, lo statuto entrato in vigore il 1 ° febbraio 1993.
STATUTO
ARTICOLO 1
Il Gruppo dei Romanisti ha sede in Roma.
Esso ha per fine di contribuire – nello spirito di quanto detto in premessa e fuori da ogni condizionamento politico – alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e al divenire della Città, nel rispetto delle sue tradizioni e della sua funzione storica.
ARTICOLO 2
Compongono il Gruppo, fino al numero massimo di 130, coloro che vengono chiamati a farne parte dall’Assemblea, mediante cooptazione.
La nomina è a vita.
ARTICOLO 3
La cooptazione nel Gruppo avviene mediante votazione a scrutinio segreto nel corso dell’Assemblea annuale ordinaria, sulla base di una rosa di nomi formata dal Consiglio in numero superiore, di non oltre il 50%, a quello delle persone da eleggere, stabilito volta per volta in una Adunanza ordinaria su proposta del Presidente.
Ogni Romanista può segnalare al Consiglio uno o più nominativi.
Il Consiglio è tenuto ad accertare preventivamente che ciascun candidato proposto, oltre a presentare le qualità necessarie, sia pienamente informato della natura, delle finalità e delle norme statutarie, specie per quanto riguarda i doveri dei componenti del Gruppo.
La votazione si effettua contrassegnando sulla relativa scheda i nomi dei candidati prescelti, fino al numero massimo dei posti disponibili.
È nulla la scheda contenente un numero di contrassegni superiore a quello dei candidati da eleggere.
Sono proclamati eletti i candidati che, fino a concorrenza del ripetuto limite, hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più candidati vengono eletti i più anziani di età.
Per procedere alla cooptazione dei nuovi Romanisti le urne devono restare aperte a disposizione dei votanti per un periodo minimo di due ore.
Il nuovo Romanista dovrà accettare formalmente la nomina, con dichiarazione scritta indirizzata al Presidente dei Gruppo. Trascorsi 90 giorni dalla notifica all’interessato della sua elezione, senza che lo stesso abbia fatto pervenire la propria accettazione, la nomina si intenderà come non avvenuta e subentrerà nel Gruppo il primo dei non eletti.
ARTICOLO 4
I Romanisti sono tenuti a partecipare alle riunioni dei Gruppo, ad osservarne lo statuto e le determinazioni degli organi sociali, a corrispondere annualmente una quota di partecipazione alle spese, la cui misura minima è stabilita dall’Assemblea.
Devono inoltre ispirare il loro comportamento ai doveri di lealtà e di fedeltà nei confronti del Gruppo.
ARTICOLO 5
Il Romanista che per oltre un anno, salvo motivi di salute o di residenza, non partecipa alle riunioni dei Gruppo e non giustifica i motivi della sua assenza o che per tre anni consecutivi non provvede al pagamento della quota sociale viene interpellato dal Presidente in merito all’intenzione di volere o meno fare ancora parte del Gruppo stesso.
ARTICOLO 6
Concorrono alla formazione del patrimonio del Gruppo le quote annuali dei suoi componenti e gli eventuali proventi di sovvenzioni e contributi pubblici e privati, di donazioni e di lasciti.
ARTICOLO 7
L’esercizio finanziario dei Gruppo ha inizio il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 8
Sono Organi del Gruppo:
- l’Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l’Adunanza ordinaria.
ARTICOLO 9
L’Assemblea si riunisce in maniera ordinaria ogni anno prima del 21 aprile.
In via straordinaria si riunisce quando lo reputi opportuno il Consiglio ovvero ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo dei Romanisti.
ARTICOLO 10
La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Presidente mediante avviso inviato personalmente ai componenti del Gruppo, con lettera ordinaria, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, con la indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della stessa, sia in prima sia in seconda convocazione, e dell’ordine del giorno.
ARTICOLO 11
L’Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Romanisti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
La presiede un Romanista nominato dai presenti in principio di seduta.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, tranne quelle relative alle modificazioni dello statuto, che, anche in seconda convocazione, devono essere adottate con il voto favorevole dei due terzi dei votanti e la partecipazione di almeno un terzo dei componenti del Gruppo.
In occasione delle votazioni per le modificazioni dello statuto e per l’elezione del Presidente e del Consiglio, le urne per la raccolta delle schede devono restare aperte a disposizione dei votanti per almeno due ore.
È consentita la delega rilasciata ad altro Romanista; ogni Romanista non può rappresentarne più di altri due.
ARTICOLO 12
L’Assemblea ordinaria
a) approva il bilancio consuntivo dell’anno sociale decorso e il bilancio di previsione dell’anno corrente;
b) elegge ogni tre anni, a scrutinio segreto, il Presidente del Gruppo e i componenti del Consiglio;
c) elegge i nuovi Romanisti, nei modi di cui al precedente articolo 3.
ARTICOLO 13
Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea per la durata di tre anni e non è immediatamente rieleggibile.
Egli rappresenta legalmente e moralmente il Gruppo; convoca e presiede l’Adunanza ordinaria e il Consiglio e convoca l’Assemblea; sottoscrive, congiuntamente al Tesoriere, gli ordinativi di spesa; nomina – su designazione dell’Adunanza ordinaria – i rappresentati del Gruppo in commissioni, giurie e altri organismi interni od esterni al Gruppo.
In caso di assenza, di impedimento o per delega, lo sostituisce il Vice Presidente.
ARTICOLO 14
Il Consiglio si compone di sette membri, compresi il Presidente ed il Presidente in carica nel precedente triennio; i restanti membri vengono eletti a scrutinio segreto dall’assemblea per la durata di tre anni. I componenti del Consiglio non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
Integrano in soprannumero il Consiglio, se già non ne facciano parte, il Segretario ed il Tesoriere del Gruppo.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni trimestre.
ARTICOLO 15
Il Consiglio elegge nel proprio seno il Vice Presidente del Gruppo e, anche fra componenti del Gruppo estranei al Consiglio stesso, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio inoltre:
a) promuove e organizza le iniziative e le manifestazioni deliberate dalla Adunanza ordinaria e ne autorizza la spesa nei limiti delle disponibilità del bilancio;
b) assiste, ove richiesto, il Presidente nella formazione degli ordini del giorno delle Assemblee e delle Adunanze ordinarie;
c) provvede, sulla base delle designazioni, alla formazione della rosa dei nomi da proporre all’Assemblea per la cooptazione nel Gruppo, ai sensi del precedente articolo;
d) approva preventivamente i bilanci di previsione e consuntivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea;
e) presiede alle pubblicazioni periodiche e a quelle straordinarie del Gruppo; designa annualmente il comitato dei curatori della «Strenna dei Romanisti» del quale fa parte anche un rappresentante dell’editore;
f) dà esecuzione, ove di sua competenza, alle deliberazioni dell’Assemblea e dell’Adunanza ordinaria;
g) esprime il proprio motivato parere su qualsiasi questione d’interesse del Gruppo che gli sia proposta dal Presidente, dall’Assemblea o dalla Adunanza ordinaria.
ARTICOLO 16
Il Segretario è nominato dal Consiglio, anche fra Romanisti non facenti parte del Consiglio stesso, per la durata di tre anni e ne è componente di diritto.
Il Segretario, la cui carica, per determinazione del Consiglio, può essere unificata nella stessa persona con quella del Tesoriere:
a) cura l’archivio e la biblioteca;
b) tiene la corrispondenza sia con i componenti del Gruppo, sia con i terzi;
c) aggiorna e redige per la stampa l’annuale Albo dei Romanisti, comprendente anche, per ciascun nominativo, l’anno di ingresso nel Gruppo;
d) svolge la funzione di segretario dell’Assemblea, della Adunanza ordinaria e del Consiglio, redigendone i verbali;
e) esegue, per quanto di sua competenza, le deliberazioni degli altri organi.
ARTICOLO 17
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio, anche fra Romanisti non facenti parte del Consiglio stesso, per la durata di tre anni e ne è componente di diritto.
Al Tesoriere, la cui carica, per determinazione del Consiglio, può essere unificata nella medesima persona con quella di Segretario, spetta di:
a) riscuotere le quote e le altre entrate del Gruppo; tenere la contabilità e la cassa sociale, depositando le eccedenze di cassa, salve le esigenze correnti, in un conto fruttifero bancario o postale intestato al Gruppo;
b) erogare le spese deliberate dagli organi competenti, nei limiti della disponibilità di bilancio, sottoscrivendo, congiuntamente al Presidente, i relativi titoli;
c) redigere annualmente il consuntivo del passato esercizio e il bilancio di previsione del nuovo, sottoponendo entrambi i documenti tempestivamente al Consiglio per la loro approvazione.
ARTICOLO 18
Tutti gli atti inerenti alla vita e all’attività del Gruppo, compresi indirizzi e programmi, che non siano riservati alla competenza di altri Organi, sono deliberati dall’Adunanza ordinaria che si tiene il primo, o se questo cade in giorno festivo, il secondo mercoledì di ogni mese, esclusi, di massima, i mesi estivi.
L’Adunanza ordinaria è convocata dal Presidente mediante avviso, inviato con lettera ordinaria almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l’ordine del giorno delle materie da trattare.
È in facoltà dei Romanisti concorrere alla formazione dell’ordine del giorno, proponendo tempestivamente al Presidente i relativi argomenti. In caso di urgenza, può essere trattato, eccezionalmente, anche un argomento non previsto dall’ordine del giorno.
L’Adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
In particolare, l’Adunanza ordinaria approva gli ordini del giorno inerenti agli argomenti trattati; delibera la nomina di comitati e di commissioni di studio, sentito – ove occorra – il Consiglio; approva le iniziative editoriali e pubblicistiche a stampa o radiotelevisive e le indirizza; promuove intese e accordi con le amministrazioni pubbliche e con altri organismi anche privati; assicura la massima diffusione ai propri interventi di interesse pubblico.
Qualora sussistano validi motivi di utilità per il Gruppo, il Presidente, sentita per quanto possibile la stessa Adunanza nella riunione precedente, può autorizzare la partecipazione ad una determinata riunione, in ragione delle materie trattate, di personalità del mondo della scienza, della cultura, della politica e dell’amministrazione pubblica, nonché di rappresentati della stampa.
ARTICOLO 19
Le Commissioni di studio nominate nell’Adunanza ordinaria s’insediano contestualmente alla nomina dei Romanisti che ne fanno parte e provvedono immediatamente a designare un coordinatore.
Non oltre tre mesi dalla loro nomina, sono tenute a riferire al Gruppo l’esito dell’incarico ricevuto. Qualora si tratti di Commissioni permanenti il coordinatore è tenuto a riferire all’Adunanza almeno due volte l’anno.
ARTICOLO 20
In caso di scioglimento del Gruppo, il patrimonio sarà devoluto:
a) quanto all’archivio e ai beni culturali, al Comune di Roma, con il vincolo di prelazione a favore dell’Archivio Storico Capitolino e dei Musei e Gallerie comunali, secondo le rispettive competenze;
b) quanto ad altri beni mobili ed immobili, a istituzioni pubbliche aventi sedi in Roma, per essere destinati ad opere di beneficenza, di assistenza, di istruzione o di cultura.